T.A.R. Campania Salerno, Sezione I, 26 novembre 2012
Autore: La Redazione - Pubblicato il 13 dicembre 2012
L’omessa presentazione della documentazione prescritta per la domanda di condono impedisce il decorso sia del termine di ventiquattro mesi per la formazione del silenzio assenso sia di quello di trentasei mesi per la prescrizione di eventuali crediti a rimborso o a conguaglio dell’oblazione versata